Ministero Pubblica Istruzione

M.I.U.R.

Il Consiglio di Istituto

Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
Vista gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44;
Visti i DD.PP.RR del 24/06/1998, n. 249 e 21/11/2007, n. 235;
Valutata l’opportunità di sostituire integralmente il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore;

ADOTTA

nella seduta del giorno 02 Dicembre 2014 con delibera n. 3 il seguente Regolamento:

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Convocazione

  1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti nonché dalla Giunta Esecutiva.
  2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere inoltrata col mezzo ritenuto più rapido.
  3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deliberare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
  4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2 - Validità sedute
  1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
  2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta ma anche al momento della votazione.
Art. 3 - Discussione ordine del giorno
  1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
  2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
  3. Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
  4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.
Art. 4 - Diritto d’intervento
  1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, una volta che il Presidente ha dato la parola, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Art. 5 - Dichiarazione di voto
  1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, hanno luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
  2. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
  3. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento dell’effettuazione delle stesse nessuno può più prendere la parola.
Art. 6 - Votazioni
  1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
  2. La votazione è segreta, quando riguarda persone che possono essere individuate.
  3. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
  4. La votazione non può validamente avere luogo se non si raggiunge il numero legale dei componenti del consiglio.
  5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti.
  6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
  7. Nel caso di approvazione settoriale di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 7 - Processo verbale
  1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O.d.G.).
  2. Per ogni punto all’ O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
  3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.
  4. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno solare.
  5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
    1. essere redatti direttamente sul registrro;
    2. se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati dal Dirigente Scolastico in ogni pagina.
  6. Il processo verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva e viene affisso all’albo OO.CC. entro gli otto giorni consecutivi dalla data di approvazione.
Art. 8 - Surroga di membri cessati
  1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli Organi Collegiali a durata pluriennale, di cui al presente regolamento, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina, durante la prima coe del periodo di durnvocazione utile, di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scaderata dell'Organo.
Art. 9 - Decadenza
  1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
  2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 10 - Dimissioni
  1. I membri eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
  2. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
  3. In prima istanza l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
  4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 11 - Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
  1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
  2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.
  3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
  4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti del Consiglio, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il Consigliere più anziano di eta.
  5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
  6. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
  7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
  8. A conclusione di ogni seduta del C.d.I. singoli Consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
  9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori e può, inoltre, costituire commissioni.
  10. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere alle stesse, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge
  11. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
  12. La pubblicità del verbale del C.d.I. avviene mediante affissione, in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio e dal Presidente.
  13. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
  14. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
  15. Il Consigliere, assente per tre volte consecutive e che non ha prodotto apposita giustificazione, sarà dichiarato decaduto. Le giustificazioni vanno inoltrate al Presidente attraverso la segreteria della Scuola e saranno esaminate dal Consiglio; nel caso in cui le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica.
Art. 12 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
  1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge al suo interno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
  2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
  3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C. di I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei Consiglieri.
Art. 13 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
  1. Il C. dei D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
  2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
  3. Il C. dei D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di referenti e speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
  4. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta e viene affisso all’albo OO.CC. entro i otto giorni consecutivi dalla data di approvazione; lo stesso sarà sottoscritto dal segretario e dal Dirigente Scolastico, il quale siglerà ogni pagina del verbale.
  5. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Art. 14 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
  1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D. S.
    1. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94
    2. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Art. 15 - Norme di funzionamento dei Consigli di classe/Interclasse/Intersezione
  1. Il Consiglio di Classe, Interclasse e/o di Intersezione è presieduto dal DS, da un collaboratore del preside o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
  2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
  3. Il Consiglio di classe, formato da tutti i Docenti che operano nella classe, si riunisce periodicamente per progettare le attività da svolgere in classe.
  4. Il Consiglio di classe inoltre:
    1. progetta i percorsi formativi della classe e del singolo alunno, adeguando ad esso gli interventi operativi;
    2. definisce attività, tempi, metodi, strumenti per la realizzazione dei percorsi utilizzando il contributo delle varie discipline;
    3. valuta periodicamente i risultati degli interventi sugli alunni e le scelte didattiche dei docenti al fine di adeguare l’azione didattica ai bisogni dell’utenza.
  5. I docenti individuati dal Dirigente scolastico assumono il ruolo di coordinatori/segretari di ciascun Consiglio di Classe.

CAPO II - DOCENTI

Art. 16 - Indicazioni sui doveri dei docenti
  1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti di scuola dell’infanzia attendono l’arrivo degli allievi in classe. I docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado attendono gli alunni negli spazi assegnati alle rispettive classi.
  2. Il docente della prima ora ha l’obbligo di annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente della prima ora, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, dopo avere annotato nell’apposito spazio del registro di classe l’omessa consegna, lo ammetterà, in ogni caso, in classe.
  3. Il giorno successivo l’alunno sarà ammesso solo se accompagnato dal genitore.
  4. L’assenza superiore a cinque giorni deve essere giustificata con certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione. L’alunno mancante di tale certificato non può essere ammesso in classe e lo stesso stazionerà nella zona antistante gli uffici di presidenza nell’attesa che i genitori vengano informati dall’ufficio della didattica. Gli insegnanti della prima ora ammettono in classe gli alunni ritardatari, registrando l’orario di entrata e la giustificazione.
  5. Qualora gli alunni siano sprovvisti di giustificazione, essi saranno chiamati a giustificare il ritardo il giorno successivo, per mezzo libretto, e comunque con tolleranza sino a tre giorni.
  6. Nel caso di ritardi abituali, saranno avvertiti i rispettivi genitori.
  7. Mensilmente il Docente Coordinatore controllerà i ritardi effettuati dagli alunni e contatterà le famiglie; per gli alunni che abitualmente arrivano in ritardo sarà data comunicazione scritta all’ufficio della didattica.
  8. Gli alunni possono entrare dopo la prima ora o uscire prima della fine delle lezioni, solo se accompagnati da un genitore munito di documento di identità e comunque per necessità certificate.
  9. In caso di impedimento di tutti e due i genitori è necessaria delega scritta presentata preventivamente presso l’ufficio di Presidenza.
  10. La relativa autorizzazione deve essere rilasciata dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
  11. Gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria consegneranno gli alunni ai genitori o agli adulti delegati.
  12. Relativamente agli alunni di scuola dell’infanzia, si precisa che l’omessa vigilanza anche oltre l’orario delle attività didattiche, pur non rientrando negli ordinari obblighi di servizio, configura responsabilità personale ai sensi dell’art. 593 del codice penale, che assimila il bambino di scuola dell’infanzia a “bambino bisognoso di soccorso”.
  13. Pertanto sarà cura sia dei docenti che del personale ausiliario, provvedere a rintracciare le famiglie o, nel caso fosse necessario, avvertire le competenti forze dell’ordine.
  14. I docenti coordinatori/segretari devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo, recapito telefonico e firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Una copia dovrà essere riposta in luogo non accessibile ad estranei ed una presso l’ufficio di segreteria.
  15. I docenti della scuola secondaria indicano giornalmente sul registro di classe le attività svolte, le stesse settimanalmente vengono annotate dai docenti della scuola primaria nel registro della programmazione.
  16. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte ed essere custoditi negli armadi e/o cassetti personali chiusi a chiave, è assolutamente vietato portarli fuori dalla scuola.
  17. I docenti giornalmente appongono la propria firma nel registro generale delle presenze.
  18. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, provvedendo ad effettuare il cambio d'aula con la massima celerità, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi e segnalando al personale ausiliare al piano che la classe è in attesa dell’insegnante.
  19. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l’obbligo di vigilanza si accentua, in ragione della maggiore pericolosità di questa attività. (La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un’ipotesi di colpa grave, poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi [Corte dei Conti, Sez. Reg. Umbria 25/8/1997, n.373]); pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto una scrupolosa vigilanza idonea ad evitare pericoli.
  20. Durante la ricreazione intesa come sospensione dell’attività didattica ma non di quella educativa, i Docenti vigilano scrupolosamente tutti gli alunni loro affidati per tutto il periodo assumendosene in toto la responsabilità. La ricreazione si svolge, per la scuola primaria dalle ore 10:25 alle 10:40 per la sede centrale e dalle ore 10:30 alle 10:45 per la sede plesso; per la scuola secondaria di primo grado dalle ore 10:45 alle 11:00 per la sede centrale e dalle ore 10:50 alle 11:05 per la sede plesso.
  21. Durante la ricreazione, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, non è consentito autorizzare gli alunni a recarsi in bagno, mentre si consente agli alunni di recarsi in bagno, uno alla volta, 10 minuti prima e 10 minuti dopo la ricreazione per consentire un maggiore controllo da parte del personale e migliore fruizione dei servizi. I docenti curano di regolamentare attivamente l’accesso ai servizi igienici. Inoltre i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici; eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando trattasi di episodi di violenza: materia di valutazione disciplinare.
  22. Durante la prima ora di lezione non è consentito fare uscire dalla classe alcun alunno per andare in bagno, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Nelle ore successive, gli alunni possono uscire uno alla volta.
  23. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
  24. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse/zaini.
  25. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e accompagnano in fila per due gli alunni sino al portone d’ingresso della scuola.
  26. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
  27. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
  28. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
  29. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all’ R.L.S. e al D.S.
  30. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza e gli stessi saranno risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
  31. I docenti, oltre quelli programmati, hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie.
  32. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari, è opportuno accertarsi che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
  33. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
  34. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
  35. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
  36. I docenti coordinatori/segretari del Consiglio di interclasse/classe, coadiuvati dagli altri docenti, sono tenuti a raccogliere le ricevute degli avvisi notificati alle famiglie e consegnarli all'ufficio di presidenza nel più breve tempo possibile.
  37. I docenti, in servizio nella classe, in caso di assemblee, scioperi, visite didattiche, …, sono tenuti a controllare che: tutti gli alunni abbiano portato l’accusa ricevuta degli avvisi. In caso contrario devono segnalare il nominativo al Dirigente scolastico o a un suo sostituto per gli adempimenti del caso.
  38. I docenti di Ed. Fisica devono terminare la lezione 5 minuti prima del suono della campana in modo tale che gli alunni si trovino in classe all'inizio dell’ora successiva e abbiano il tempo di riposarsi e andare in bagno.
  39. I docenti impegnati in attività pomeridiane extracurricolari, devono chiedere la giustificazione dell’eventuale assenza dell’alunno. Nel caso di più giorni di assenza, i docenti devono contattare la famiglia.
  40. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di Presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
  41. I docenti osserveranno il divieto di fumo in tutti i locali della scuola ed anche negli spazi esterni di pertinenza della scuola
  42. I docenti al termine delle lezioni si atterranno alle seguenti disposizioni:
    1. tutti gli alunni dovranno essere pronti ad uscire dalle classi al suono della campana
    2. tutti gli alunni dovranno uscire dalle proprie classi in fila per due e scendere le scale ordinatamente;
    3. i docenti dovranno accompagnare gli alunni sino al portone d’ingresso.
  43. I docenti, fermo restando la libertà individuale, indossano un abbigliamento idoneo all'ambiente scolastico.

CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 17 - Doveri del personale amministrativo
  1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educativo.
  2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
  3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
  4. Collabora con i docenti.
  5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che afferiscono con l’istituzione scolastica.
  6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
  7. È fatto obbligo al personale amministrativo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali.
  8. Il personale amministrativo osserverà il divieto di fumo in tutti i locali della scuola ed anche negli spazi esterni di pertinenza della scuola.
  9. È fatto divieto al personale amministrativo di utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 18 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
  1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
  2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
  3. I collaboratori scolastici:
    1. a. coadiuvano con il personale docente durante l'ingresso e l'uscita degli alunni;
    2. saranno facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
    3. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
    4. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
    5. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
    6. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;
    7. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;    
    8. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
    9. impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi;
    10. j. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
    11. evitano di parlare ad alta voce;
    12. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili;
    13. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate;
    14. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
    15. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola;
    16. sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
    17. ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria dove segnaleranno l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
    18. accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno, che ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola.
  4. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie quanto segue:
    1. che tutte le luci siano spente;
    2. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
    3. che siano chiuse le porte e le finestre delle aule ;
    4. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine
    5. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola
    6. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
  5. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della stessa si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
  6. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
  7. Il personale collaboratore scolastico osserverà il divieto di fumo in tutti i locali della scuola.
  8. È fatto divieto ai collaboratori scolastici di utilizzare per motivi personali il telefono cellulare durante l’orario di servizio.

CAPO V - CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Art. 19 – Criteri generali
  1. Sono stabiliti i criteri di seguito specificati per l’accoglimento delle domande d’iscrizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Campanella-Sturzo” nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla ricettività di ciascuna aula/sede d’istituto, ed al numero delle classi che è possibile formare.
Art. 20 – Criteri per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia
  1. Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore al massimo del numero di iscrizioni accogliibili, sarà composta una graduatoria che consideri i seguenti criteri:
    1. Bambini di 5 anni di età, anche se iscritti fuori termine;
    2. Condizioni di particolare disagio (mancanza o assenza di entrambi o di uno dei genitori, madri lavoratrici, orfani, …);
    3. Presenza in famiglia di figli o di consanguinei di primo grado, conviventi, affetti da handicap grave che richiede assistenza continuativa e documentata dalla competente ASL ai sensi della legge n°104/92, etc;
    4. Presenza in famiglia di altri figli minori (fa precedenza il numero) o di persone anziane, conviventi, bisognose di continua assistenza, documentata dal medico;
    5. Disagiate e documentate condizioni economiche;
    6. Eterogeneità per sesso e per età.
  2. A parità di condizioni, dopo i bambini di 5 anni, sarà data la precedenza ai bambini di maggiore età (4 anni-3 anni).
  3. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato e documentato all'atto dell'iscrizione; non saranno presi in considerazione requisiti di precedenza presentati dopo il termine previsto per le iscrizioni:
  4. Le istanze presentate oltre i termini di scadenza saranno accolte solo dopo aver esaurito le liste d'attesa di coloro che hanno prodotto la domanda entro i termini, che posseggono i requisiti previsti dalla legge e che pertanto sono già stati comunicati al sistema di anagrafe nazionale.
  5. I bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni, potranno essere accolti alle condizioni previste dalla norma vigente:
  6. I bambini che pur essendo stati ammessi alla frequenza risultino assenti per almeno 15 giorni consecutivi senza alcuna giustificazione, saranno depennati d'Ufficio e sostituiti con altri in lista d'attesa entro il termine massimo del 28 Febbraio dell'anno di riferimento.
  7. Eventuali trasferimenti da altre scuole, potranno essere accolti in qualunque momento, a condizione che ci sia disponibilità di posti, con precedenza sulle liste d'attesa; ciò al fine di consentire al bambino trasferito di continuare a beneficiare di un servizio già in godimento.
  8. Dopo il depennamento il bambino potrà essere riammesso alla frequenza, nel corso dell'anno, previa nuova domanda di iscrizione del genitore, subordinatamente alla disponibilità di posti e non necessariamente nella stessa sezione.
  9. Il bambino depennato non ha diritto a riconferma. Il diritto a riconferma è riconosciuto, con priorità sui nuovi iscritti, a tutti i bambini i cui genitori producano regolare richiesta entro il termine previsto per le iscrizioni.

Art. 21 - Criteri per l’iscrizione degli alunni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

  1. Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria, in caso di richieste eccedenti, saranno accolte con i seguenti criteri:
    1. Vicinioreità della residenza nel comune di ubicazione della sede/indirizzo richiesto;
    2. Vicinioreità del domicilio nel comune di ubicazione della sede/indirizzo richiesto;
    3. Frequenza di altri fratelli e/o sorelle nello stesso Istituto;
    4. Sede di lavoro di dei genitori, o di almeno uno di essi;
  2. A parità di condizioni avranno la precedenza le domande prodotte in data anteriore (facendo riferimento alla data di protocollo).
  3. Le richieste di iscrizione fuori termine, e in corso d'anno, saranno di volta in volta prese in considerazione a seconda della disponibilità dei posti. Rimane inteso che in caso di più richieste contemporanee, fuori termine, la precedenza è regolamentata secondo i criteri di cui sopra.

CAPO VI - ALUNNI

Art. 22 - Norme di comportamento
  1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del D.S., di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
  2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
  3. Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado entrano secondo gli orari di inizio delle lezioni, deliberati dagli OO.CC. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si mettono in fila negli spazi loro assegnati nei cortili degli edifici scolastici e al suono della campana, in ordine e in silenzio, accedono alle aule, guidati dai docenti. La Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità circa la vigilanza degli alunni prima del loro ingresso e dopo l’uscita.
  4. Gli alunni indossano un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico:
    1. Scuola dell’infanzia: grembiule
    2. Scuola primaria: grembiule
    3. Scuola secondaria di primo grado: abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico (evitare abbigliamento eccessivamente succinto/scollato). In occasione di manifestazioni/eventi gli alunni indossano jeans e maglietta bianca
  5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
  6. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato con compagni e adulti, durante il cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita. Non è permesso loro correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, lanciare oggetti dalle finestre.
  7. Le mancanze di rispetto degli alunni nei confronti dei docenti, di quanti operano nella scuola, dei compagni e gli atteggiamenti di bullismo e di prevaricazione saranno puniti in base al regolamento di disciplina.
  8. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
  9. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale colazione. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
  10. Ogni studente deve avere cura del proprio corredo e materiale didattico che verrà riposto negli zaini in occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, lasciando in ordine la propria aula.
  11. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni.
  12. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
  13. È fatto assoluto divieto agli alunni di utilizzare i telefoni cellulari a scuola. L’utilizzo sarà sanzionato con il sequestro dello stesso e con adeguate sanzioni disciplinari proporzionali al disturbo apportato alla lezione.
  14. L’apparecchio sequestrato sarà custodito in Presidenza e restituito ad uno dei genitori (vedi regolamento sull’utilizzo del cellulare e dei dispositivi elettronici). La scuola non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti del telefono cellulare.
  15. Gli alunni in caso di effettiva necessità possono telefonare alle famiglie utilizzando il telefono della scuola; è fatto divieto telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato o ricevere telefonate dai familiari, se non per casi urgenti.
  16. Gli alunni della scuola primaria entrano in classe al suono della campana che avverrà alle ore 8.15 per la sede centrale ed alle ore 08:20 per la sede plesso; gli alunni della scuola secondaria di primo grado entrano in classe al suono della campana che avverrà alle ore 08:00 per la sede centrale e alle 08:05 per la sede plesso.
  17. Gli alunni ritardatari sono ammessi in classe, i ritardi vengono annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto.
  18. Mensilmente il Docente Coordinatore/Prevalente controllerà i ritardi effettuati dagli alunni e contatterà le famiglie; per gli alunni che abitualmente arrivano in ritardo sarà data comunicazione scritta all’ufficio didattica.
  19. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola.
  20. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvede a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se la giustificazione non perviene a scuola entro il terzo giorno seguente l’assenza, l’alunno sarà riammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. Se l’alunno si presenta senza il genitore sarà comunque ammesso in classe ma il docente coordinatore avrà cura di convocare il genitore.
  21. Se l'assenza, dovuta a malattia, supera i cinque giorni, occorre presentare una certificazione medica. La mancata presentazione del suddetto certificato verrà segnalata al D.S.
  22. Gli alunni, durante il cambio dell’ora, devono attendere l’insegnante dell’ora seguente restando compostamente in classe sotto la sorveglianza del docente uscente o del personale collaboratore scolastico.
  23. La ricreazione si effettua in classe per la scuola primaria dalle ore 10:50 alle 11:10 per la sede centrale e dalle ore 11:00 alle 11:20 per la sede plesso; per la scuola secondaria di primo grado dalle ore 10:50 alle 11:10 per la sede centrale e dalle ore 10.55 alle 11.15 per la sede plesso.
  24. In caso di sciopero del personale il Docente dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta sul diario personale degli alunni. Non sempre, comunque, sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.
  25. In caso di circostanze eccezionali (reali situazioni di pericolo) il Dirigente Scolastico dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto il Dirigente può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.
  26. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.
  27. Gli alunni al termine delle lezioni si atterranno alle seguenti disposizioni:
    1. dovranno essere pronti ad uscire dalle classi al suono della campana
    2. dovranno uscire dalle proprie classi in fila per due e scendere le scale ordinatamente
    3. saranno accompagnati sino al portone d’ingresso dell’edificio scolastico dai docenti in servizio all’ultima ora nella classe.
  28. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
  29. L’alunno che abbia necessità di comunicare con la famiglia, a causa di un malore, è tenuto ad avvisare il docente presente in classe, il quale si curerà di avvertire il personale che provvederà ad informare la famiglia.
  30. In caso di assenza, l’alunno è tenuto ad informarsi presso i compagni, oltre che dei compiti assegnati, anche di eventuali comunicazioni dettate dalla scuola.
  31. Gli alunni si possono recare in palestra solo se accompagnati dal personale docente. Nel corso degli spostamenti dovranno mantenere un comportamento composto e silenzioso.
  32. Il Consiglio di Interclasse/Classe potrà valutare l’opportunità della partecipazione degli alunni alle attività extrascolastiche (visite guidate, viaggi di integrazione culturale) qualora si presentino situazioni di mancata osservanza delle regole scolastiche [vedi sanzioni disciplinari].
  33. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori durante lo svolgimento di attività programmate. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
  34. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici. Questi ultimi assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

CAPO VII - GENITORI

Art. 23 - Indicazioni

  1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
  2. I genitori insieme ai loro figli sono tenuti a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità.
  3. È necessario che anche i genitori cerchino di:
    1. trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
    2. stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
    3. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni avute sul diario;
    4. partecipare con regolarità alle riunioni previste;
    5. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
    6. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
    7. sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.
  4. Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì; le stesse iniziano alle ore 08.15 e terminano alle ore 13.40 alla sede centrale scuola primaria, mentre iniziano alle ore 08.20 e terminano alle ore 13:45 alla sede plesso; per la scuola secondaria le attività didattiche iniziano alle 8:00 e finiscono alle 14:00 per la sede centrale, mentre iniziano alle 08:05 e finiscono alle 14:05 per la sede plesso. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso nei locali dell’edificio scolastico.
  5. Gli alunni entrano al suono della campana che avverrà alle ore 8:15 (sede centrale), 8:20 (sede plesso) per la scuola primaria; alle ore 08:00 (Sede centrale), 08:05 (sede succursale) per la scuola secondaria di primo grado.
  6. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe, in via del tutto eccezionale, sino alle ore 8.30. I ritardi vengono annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto e comunque con tolleranza sino a tre giorni. Qualora gli episodi di ritardo dovessero ripetersi con frequenza saranno avvertiti i rispettivi genitori.
  7. Gli alunni che si dovessero presentare oltre l’orario consentito (8.30), saranno ammessi in classe alla II ora con il permesso del Dirigente scolastico o di un suo sostituto. L’ingresso a seconda ora sarà annotato nel registro di Classe e giustificato dai genitori il giorno successivo. Mensilmente il Docente Coordinatore controllerà i ritardi effettuati dagli alunni e contatterà le famiglie; per gli alunni che abitualmente arrivano in ritardo sarà data comunicazione scritta all’ufficio didattica che procederà ad informare le famiglie.
  8. Al termine delle lezioni i docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno gli alunni della classe, in fila per due, sino al portone d’ingresso dell’edificio scolastico oltre il quale non saranno più sorvegliati. L’Istituzione scolastica e il suo legale rappresentante sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali episodi spiacevoli che dovessero verificarsi oltre il suddetto limite (edificio scolastico) dove termina il compito di vigilanza dei docenti e subentra la responsabilità dei genitori.
  9. Le richieste d’uscita individuale anticipata possono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o da uno dei collaboratori di presidenza. Le stesse saranno autorizzate solo se l’alunno è prelevato da uno dei genitori o da persona delegata.
  10. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvede a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se la giustificazione non perviene a scuola entro il terzo giorno seguente l’assenza, l’alunno sarà, in ogni caso, riammesso in classe. Il giorno successivo l’alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. Se l’alunno si presenta senza il genitore sarà comunque ammesso in classe ma il docente coordinatore avrà cura di convocare il genitore.
    Se l'assenza, dovuta a malattia supera i cinque giorni, occorre presentare una certificazione medica.
    L’alunno mancante di tale certificato non può essere ammesso in classe e lo stesso stazionerà nella zona antistante gli uffici di presidenza nell’attesa che i genitori vengano informati dall’ufficio-alunni.
  11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale didattico. Non è consigliabile portare consistenti somme di denaro o oggetti di valore; la scuola, comunque, non risponde di eventuali furti o danni.
  12. Il telefono cellulare deve rimanere spento durante tutte le ore di lezione, dal momento dell’ingresso a scuola fino all’uscita. L’uso improprio comporterà il sequestro dello stesso che verrà restituito al genitore appositamente convocato.
  13. Gli alunni durante l’intervallo saranno vigilati dall’insegnante della terza ora.
  14. Agli operatori della scuole è vietata la somministrazione di farmaci agli alunni. Eventuali deroghe, per casi particolarmente gravi, saranno autorizzate dal Dirigente scolastico, previa attenta valutazione concordata con i genitori dell’alunno.
  15. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno, comunque, impartite opportune disposizioni. In ogni caso ogni genitore è tenuto, nel giorno di indizione di sciopero, ad attendere che l’Istituzione Scolastica pubblichi, entro le ore 8:30, i dati relativi all’adesione allo sciopero del personale e comunichi la permanenza o la non permanenza a scuola dei propri figli.
  16. In caso di assemblee sindacali l’orario delle lezioni, per essere adeguato alla partecipazione da parte del personale stesso, potrà subire adattamenti che saranno comunicati in tempo congruo alle famiglie.
  17. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola eventuali cambi di domicilio o di recapito telefonico.
  18. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi è necessario concordare con l’insegnante, tramite il diario degli alunni, il giorno e l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.
  19. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto scuola-famiglia, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte dall’Istituzione scolastica, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili, anche, altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
  20. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori negli spazi scolastici esterni ed interni.
  21. L’accesso dei genitori a scuola, durante le attività didattiche, è consentito solo in casi eccezionali previa autorizzazione del Dirigente. I sigg. Docenti si asterranno, pertanto, dall’intrattenersi con gli stessi per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
  22. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o previo appuntamento.
  23. I genitori, i cui figli, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno, presentare domanda di esonero al Dirigente Scolastico. L’istanza dovrà essere corredata da certificato medico rilasciato dal medico di famiglia su modulo A.S.L.
    Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
  24. I genitori separati dovranno chiarire, con documentazione scritta, la loro situazione familiare rispetto ai figli.

Art. 24 - Accoglienza, vigilanza e uscita autonoma alunni

A seguito di pareri espressi da diverse Avvocature dello Stato, cui hanno fatto seguito relative sentenze, questa Istituzione Scolastica intende adottare, con il presente articolo, disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale dei minori ad essa affidati.

  1. Si ricorda che l’obbligo di sorveglianza sugli alunni, dal momento in cui essi entrano a scuola, prima dell’inizio delle lezioni, durante le stesse e al momento dell’uscita degli alunni, spetta al personale Docente (5° comma dell’art. 29 C.C.N.L – Comparto Scuola).
  2. In caso di assenza o di ritardo da parte del personale Docente, per causa di forza maggiore, è obbligo del Docente interessato avvisare sia la Segreteria che la sede di servizio per l’adozione delle necessarie misure organizzative, a tutela della sicurezza degli alunni e per la definizione delle conseguenti responsabilità in vigilando.
  3. Il personale ausiliario provvederà, comunque, a rilevare prontamente l’assenza/ritardo dei Docenti e nell’eventualità di classi scoperte (ad esempio di attesa di supplente), si conferma l’affidamento temporaneo degli alunni al personale ausiliario (breve durata) o la suddivisione nelle altre classi della scuola: in tal caso il controllo della situazione compete innanzi tutto al personale ausiliario ma, naturalmente, impegna l’attenzione e la disponibilità di tutti gli operatori (in particolare gli insegnanti delle classi adiacenti), nell’interesse primario dei minori.
  4. Durante l’intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda all’interno delle proprie aule senza uscire per i corridoi. Per la Scuola dell’Infanzia e per le classi iniziali della Scuola Primaria è consentita, a discrezione dell’insegnante, l’uscita negli spazi esterni d’uso esclusivo della scuola;
  5. E’ consentita l’uscita per andare in bagno, salvo i casi di assoluta necessità, una sola volta nel corso della mattinata, a partire dalle ore 9:50 / 10:00.  E’ cura dell’insegnante fare uscire a tal fine non più di un maschio e due femmine per volta. Gli alunni si serviranno dei servizi igienici situati nei corridoi dove sono allocate le proprie aule. Gli allievi che per qualsiasi motivo hanno il bisogno frequente di andare in bagno dovranno comprovarlo con certificazione medica.
  6. Nei cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, chiedendo eventualmente l’intervento dei collaboratori scolastici, evitando momenti di non sorveglianza delle classi;
  7. Al termine della giornata scolastica l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale Docente che è obbligato a vigilare ed ad accompagnare gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica, individuata nel portone d’ingresso dell’edificio scolastico.
  8. Con l’orario stabilito per l’uscita cessa la responsabilità dei Docenti e del rappresentante legale dell’Istituzione scolastica e subentra quella degli esercenti la potestà parentale.
  9. I genitori o gli esercenti la potestà parentale, puntualmente ed esaurientemente informati sia delle responsabilità di legge che delle procedure da seguire, presenteranno una dichiarazione nella quale si attesti la conoscenza delle procedure attivate dalla scuola e, anche, del complesso di regole indicate nei precedenti Artt. 16, 18 e 20 [Art. 16 - Indicazioni sui doveri dei docenti];
  10. I genitori, pertanto, dichiareranno, attraverso modulistica fornita dall'istituzione, quanto segue:
    1. di essere a conoscenza che gli alunni al termine delle attività didattiche saranno accompagnati dai Docenti sino al portone d’ingresso dell’edificio scolastico;
    2. di avere preso visione delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minorI
    3. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e una volta accompagnato l’alunno oltre il limite di pertinenza della sede scolastica individuata nel portone d’ingresso dell’edificio scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia
    4. di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli;
    5. di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a figlio/a
    6. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore;
    7. di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne al termine delle lezioni (solo nel caso di uscita autonoma).
  11. Nel caso di uscita autonoma i genitori o gli esercenti la potestà parentale si impegnano a:
    1. controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
    2. informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
    3. ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
    4. ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti e il rispetto del codice della strada.
  12. Tale dichiarazione rappresenterà una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente che sarà, quindi, a conoscenza che all’uscita da scuola alla vigilanza effettiva dell’Istituzione scolastica subentrerà una vigilanza potenziale della famiglia.
  13. Sono concessi permessi per uscite anticipate continuative solo per sedute medico-specialistiche o terapie riabilitative. L’uscita anticipata va comunque sempre richiesta, compilando un apposito modulo che verrà presentato al Dirigente Scolastico e conservato dai Docenti. Si precisa comunque che qualsiasi deroga in materia di orario scolastico non può avere carattere di sistematicità.
  14. Qualora un alunno dovesse lasciare la scuola per indisposizione sopravvenuta, si provvede ad avvisare tempestivamente la famiglia ed a consegnare l’alunno agli esercenti la potestà parentale o ad altre persone da loro delegate.
  15. In caso di incidente il primo soccorso è prestato dall'insegnante di classe, in caso di necessità questi si farà aiutare dalla figura sensibile opportunamente formata. Se l’incidente è reputato piuttosto grave e bisognevole di intervento medico, la famiglia sarà tempestivamente informata.

Art. 25 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

  1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.
  2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio previa autorizzazione del Dirigente. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica, anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
  3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti previo appuntamento secondo calendario.

Art. 26 - Risarcimento danni

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali, degli arredi e delle attrezzature della scuola è dovere civico e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti Principi di Comportamento e procedura per il risarcimento del danno:

  1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, arredi ed attrezzature è tenuto a risarcire il danno.
  2. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente, si intende, agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.
  3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto seguente.
  4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.
  5. Se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.
  6. È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la parte loro spettante.
  7. Le somme derivate dal risarcimento saranno inserite nel bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni attraverso interventi diretti in economia.
  8. Il Coordinatore all'inizio dell'anno scolastico prende in carico gli arredi della classe e provvede a segnalare danni e rotture alla presidenza. Lo stesso dicasi per i collaboratori scolastici per le parti comuni.
  9. Sarà cura della Scuola presentare all'inizio di ogni anno, con riunione apposita, il regolamento agli alunni.

CAPO VIII - LABORATORI

Art. 27 - Sussidi didattici

  1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. I docenti interessati potranno rivolgersi alla persona incaricata a tale scopo. I docenti e gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 28 - Diritto d'autore

  1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 29 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)

  1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, presso l’ufficio di segreteria del D.S.G.A., ove verranno riportati, a cura del responsabile, tutti i dati richiesti a cura del responsabile.
  2. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 30 - Spazio adibito a Biblioteca-Mediateca

  1. La consultazione della Biblioteca-Mediateca costituisce un mezzo formativo-didattico di primaria importanza per la vita della scuola, esso è accessibile a tutti i docenti che ne fanno richiesta.
  2. Il Dirigente Scolastico nomina i responsabili che avranno il compito di sovrintendere allo spazio Biblioteca-Mediateca ed a verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
  3. Compito dei responsabili è quello di raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario e multimediale appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte dei docenti.
  4. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario/multimediale secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
  5. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.
  6. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito ne sarà escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

Art. 31 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto

  1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno, d’intesa con il docente referente per la predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.
  2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con scarpe da ginnastica e tuta.
  3. Gli alunni si recano in palestra accompagnati dai docenti di Ed. Fisica e/o con i docenti autorizzati, rispettando il luogo e le attrezzature.
  4. L’alunno con esonero temporaneo o permanente, parziale o totale dalle esercitazioni pratiche di Ed. Fisica (concesso per provati motivi di salute e opportuni controlli medici) frequenterà comunque le lezioni; sarà cura del docente coinvolgerlo in attività alternativa e adeguata che ne permetterà la valutazione.

Art. 32 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

  1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
  2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
  3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, previo rilascio ai docenti coordinatori/prevalenti di scheda necessaria all’utilizzo del fotocopiatore nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
  4. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 33 - Distributore bibite

  1. L'accesso al distributore di bibite è consentito solo ai docenti non durante le lezioni o i cambi d'ora.

CAPO IX - SICUREZZA

Art. 34 - Norme di comportamento di prevenzione generale

Gli alunni dovranno:

  1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai Docenti;
  2. Segnalare immediatamente ai Docenti o al Personale Ausiliario le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
  3. Non rimuovere o modificare senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza e di segnalazione o di controllo;
  4. Apprendere con la massima attenzione quanto impartito dai Docenti;
  5. Non correre nei corridoi;
  6. Non spiccare salti dai gradini delle scale;
  7. Evitare scherzi che possono creare pericoli;
  8. Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno;
  9. Non sporgersi dalle finestre né buttare oggetti.

I docenti dovranno:

  1. Quando è usata la cassetta di primo soccorso, preoccuparsi di fare ripristinare la scorta;
  2. Rivolgersi al personale addetto prima di disinfettare ogni ferita o taglio
  3. Ricordare che un’apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina;
  4. Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga;
  5. Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate;
  6. Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose;
  7. Ricordare che è vietato distribuire farmaci;
  8. Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione dell’acqua o presso gli attacchi dell’acqua dei Vigili del Fuoco e nelle zone limitrofe l’edificio scolastico;

Il personale ATA dovrà:

  1. Coadiuvare gli insegnanti, in caso di pericolo grave ed immediato, durante l’esodo di tutta la scolaresca dall’edificio scolastico;
  2. Procedere giornalmente al controllo delle vie di esodo e sincerarsi che le stesse non siano ostruite;
  3. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite nel piano di emergenza;
  4. Se è usata la cassetta di primo soccorso, preoccuparsi di fare ripristinare la scorta;
  5. Ricordare che un’apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina;
  6. Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione dell’acqua o presso gli attacchi dell’acqua dei Vigili del Fuoco;
  7. Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga;
  8. Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate;
  9. Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose;
  10. Ricordare che è vietato distribuire farmaci;
  11. Aprire le porte delle uscite di sicurezza durante l’attività scolastica. L’apertura va effettuata prima dell’inizio delle lezioni.
  12. Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da garantirne l’efficienza;
  13. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
  14. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
  15. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
  16. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
  17. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
  18. Controllare che ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
  19. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
  20. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
  21. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;
  22. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
  23. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
  24. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
  25. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
  26. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;
  27. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
  28. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
  29. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;
  30. Depositare il materiale negli archivi lasciando corridoi di 90 cm;
  31. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

CAPO X - COMUNICAZIONI

Art. 35 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

  1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi o, comunque, nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
  2. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
  3. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
  4. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
  5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

Art. 36 - Comunicazioni docenti - genitori

  1. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto scuola-famiglia sono previsti colloqui su appuntamento con i genitori.
  2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno, comunque, comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali.

Art. 37 - Comunicazioni scuola – genitori

  1. Ogni comunicazione riguardante la vita della scuola, in ogni suo aspetto, avverrà con comunicazioni scritte sul diario degli alunni, attraverso il sito istituzionale e avvisi che saranno pubblicati all’albo.
  2. Ogni Docente di classe è tenuto a fare annotare sul diario ad ogni alunno le comunicazioni che via via perverranno e a controllare le firme apposte dai genitori.
  3. Con l’apposizione della firma ogni genitore dichiara di essere a conoscenza dell’evento comunicato.

Art. 38 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa

  1. All'inizio dell'anno scolastico il docente incaricato dall’Ufficio di presidenza illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal P.O.F.
  2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  3. Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con annotazioni sul diario degli alunni, attraverso il sito istituzionale e avvisi che saranno pubblicati all’albo genitori. .

CAPO XI - ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 39 - Accesso di estranei ai locali scolastici

  1. Ogni visitatore, sia esso genitore e/o fornitore, è tenuto a farsi identificare dal personale addetto in portineria. Esauriti i motivi della presenza a scuola, il visitatore è tenuto ad allontanarsi dai locali scolastici.
  2. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta al docente.
  3. Nessuna persona estranea e, comunque, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
  4. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
  5. Durante le ore di apertura della scuola, chiunque ha libero accesso al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. Chiunque può accedere, altresì, all’Ufficio di Presidenza nei giorni stabiliti, previo appuntamento, da fissare con il collaboratore presente all’ingresso.
  6. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

CAPO XII - CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA

Art. 40 - Accesso e sosta

  1. È consentito l'accesso con la macchina ai genitori/tutori degli alunni disabili o con problemi di deambulazione.
  2. L’accesso è vietato negli orari di entrata e uscita degli alunni:
    1. dalle ore 07:45 alle ore 8:15 – entrata;
    2. dalle ore 10:45 alle ore 11:45 – ricreazione;
    3. dalle ore 13:45 alle ore 14:00 – uscita.
  3. I parcheggi all’interno dell’area scolastica sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi. È vietato sostare i veicolo negli spazi assegnati ai punti di raccolta
  4. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.
  5. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
  6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Approvazione e modifiche Regolamento

  1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Eventuali modifiche o integrazioni sono ugualmente approvate a maggioranza assoluta.
  3. La copia del Regolamento è affissa.
    1. all’albo degli OO.CC.;
    2. all’albo dei docenti e dei genitori.

Art. 42 - Pubblicizzazione del Regolamento

La copia del Regolamento è inserito nel sito istituzionale della scuola ed è portato a conoscenza del D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo.

Art. 43 - Appendici

Al presente Regolamento sono allegate le seguenti appendici che ne costituiscono parte integrante e di approfondimento per l’applicazione dei precedenti articoli tematici ed elaborati ai sensi delle disposizioni vigenti che ne stabiliscono le pertinenze:

Appendice "A" - Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Appendice "B" - Patto Educativo di Corresponsabilità

APPENDICE C: Schema di regolamento viaggi ed uscite d'istruzione;

Appendice "D" - Rete informatica d'Istituto

APPENDICE E: Procedura per la denuncia degli infortuni;

Appendice "F" - Uso del Cellulare e dei Dispositivi Elettronici

APPENDICE G: Regolamento per l’acquisizione in economia per lavori, servizi e forniture;

Appendice "H" - Accesso agli Atti e Trasparenza Amministrativa

APPENDICE I: Regolamento di uso locali scolastici.

N.B.: Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.

Il presente Regolamento è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa.

Di tanto, lo stesso Dirigente Scolastico, ne dà comunicazione al Consiglio di Istituto nel corso della prima riunione utile per la ratifica.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE LETTO ED INTEGRALMENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 22.12.2014 CON DELIBERA N° 4.

UNA COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA E PUBBLICIZZATA SULLA PAGINA WEB DELLA STESSA.

 

Allegati:
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URP

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA-STURZO"
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95121 - Catania (CT)
Tel: 095575046
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PEC: ctic86300c@pec.istruzione.it
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