Ministero Pubblica Istruzione

M.I.U.R.

Art. 1

È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo).

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.

L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Art. 2

Il divieto è così regolamentato:

  1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.
  2. È vietato l’uso dei telefono cellulare e dispositivi elettronici all’interno dell’istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
  3. È vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si sensibilizzeranno le famiglie ad aprire un dialogo con i propri figli e convincerli ad utilizzare il telefono solo al di fuori della struttura scolastica in caso di effettiva necessità.
  4. Per coloro che dovessero utilizzare durante l’attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità:
    1. ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (consegna in presidenza). La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente (prima volta);
    2. all’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e potranno essere riconsegnati solo ai genitori, previo appuntamento con il dirigente scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente;
    3. qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di frequenza.
  5. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
  6. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e si configura come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge.
  7. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola.
  8. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta. L’utilizzo del telefono cellulare è consentito solamente al di fuori del proprio orario di servizio.

 

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